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Domanda di risoluzione per inadempimento ante fallimento
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 6481 e 6498 depositate il 18 marzo 2026, hanno posto fine a un contrasto interpretativo pluriennale in ordine al raccordo tra l’azione di risoluzione contrattuale proposta in sede ordinaria e la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del contraente inadempiente. Il dato normativo attorno al quale il dibattito si è sviluppato è l’art. 72, V comma, II periodo, L. Fall. — la cui formulazione è sostanzialmente riprodotta dall’art. 172, V comma CCII — che impone al contraente il quale intenda ottenere, unitamente alla pronuncia di risoluzione, la restituzione di un bene o di una somma ovvero il risarcimento del danno, di proporre la domanda «secondo le disposizioni di cui al Capo V», ossia nelle forme dell’accertamento del passivo.
La disposizione aveva generato tre distinti orientamenti giurisprudenziali. Il primo, valorizzando l’effetto prenotativo della trascrizione, riteneva che la domanda di risoluzione dovesse proseguire in sede ordinaria mentre le sole pretese restitutorie e risarcitorie andavano separate e trasferite in sede concorsuale (Cass. 3953/2016). Il secondo postulava la “trasmigrazione integrale” di tutte le domande al Giudice Delegato, in nome dei principi di concentrazione, specializzazione e contraddittorio incrociato tipici della verifica del passivo (Cass. 2990/2020). Il terzo distingueva tra domanda di risoluzione “autonoma”, diretta a conseguire utilità estranee al concorso, e domanda meramente pregiudiziale rispetto alle pretese concorsuali, ammettendo la trasmigrazione solo per quest’ultima (Cass. 5368/2022).
Le Sezioni Unite adottano una soluzione unitaria: la domanda di risoluzione che costituisca presupposto logico-giuridico delle domande di restituzione o di risarcimento nei confronti della massa diventa improcedibile in sede ordinaria al momento del fallimento e deve essere riproposta davanti al giudice delegato mediante ricorso ex art. 93 L. Fall., senza che il contraente in bonis sia tenuto a riassumere il giudizio ordinario interrotto. La decisione resa in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non è meramente incidentale, ma riveste il contenuto tipico della pronuncia risolutoria. Fa eccezione la domanda diretta a conseguire utilità estranee al concorso, che può proseguire in sede ordinaria, così come il giudizio su cui sia già intervenuta sentenza non passata in giudicato.
Questi i principi di diritto espressi da entrambe le pronunce:
«La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti della massa, e che sia proposta prima del fallimento, oltre che trascritta prima di esso, ove riguardante beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato»;
«La decisione sulla domanda di risoluzione trasferita in sede fallimentare, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura incidentale, ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria».
La sentenza n. 6481/2026 ha inoltre escluso la necessità di una riassunzione del giudizio già introdotto avanti al Giudice ordinario e fornito precisazioni sull’annotazione della sentenza di accoglimento a margine dell’atto trascritto:
«Il giudizio contenzioso relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile in ragione della dichiarazione di fallimento non va riassunto, essendo il contraente in bonis semplicemente onerato di proporre la detta domanda avanti al giudice delegato, unitamente a quelle conseguenziali di contenuto risarcitorio o restitutorio».
«In caso di domanda di risoluzione trascritta, l’accoglimento della stessa, disposto col decreto che rende esecutivo lo stato passivo o col decreto pronunciato in sede di impugnazione, a norma dell’art. 99, XI comma L. Fall., deve essere annotato a margine dell’atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, III comma C.C. ».
La sentenza n. 6498/2026 ha esaminato l’ipotesi delle domande di risoluzione incrociata, proposte da entrambe le parti, tracciando un regime differenziato e fornendo questo ulteriore principio di diritto:
«Nel caso in cui, con riguardo allo stesso contratto, si configurino contrapposte domande di risoluzione proposte prima della dichiarazione di fallimento, quella coltivata dal contraente non fallito deve continuare ad avere il suo corso in sede fallimentare, mentre l’altra deve essere proseguita dal curatore in sede ordinaria».
Cass. SS UU 18 marzo 2026 n. 6481 Pres. D’Ascola, Est. Falabella
Cass. SS UU 18 marzo 2026 n. 6498 Pres. D’Ascola, Est. Falabella

Il cognome identificativo dell’elettrice
L’elettrice donna coniugata deve essere identificata anche nella redazione delle liste elettorali senza l’indicazione del nome del marito in attuazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU. (Cass. Civ. Sez. I ordinanza n. 3534 del 17 febbraio 2026

Responsabilità del debitore fallito ed esdebitazione ex art. 142 L.F. e 283 CCII
Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell’esdebitazione di cui all’art. 142 L.F., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente, disciplinato dall’art. 283 CCII, qualora l’esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione